Gli investitori si dividono, sostanzialmente, in due categorie:
- professionali, quali i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell’Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 11/11/2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e
- non professionali, quali tutti gli investitori diversi dagli investitori professionali come individuati al precedente punto, interessati a sottoscrivere gli strumenti finanziari, quali le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale degli offerenti e, nel caso dei minibond, le obbligazioni o titoli di debito emessi da società per azioni e da società a responsabilità limitata.
CONSOB ha stilato un investor education e preme molto affinché, come sopra scritto, i gestori dei portali diano tutte le informazioni necessarie per consentire all’investitore di fare un percorso di investimento consapevole. L’investimento, infatti, è connotato da un forte rischio di illiquidità. La liquidità di uno strumento finanziario dipende dalla sua attinenza ad essere scambiato sul mercato e smobilizzato, quindi trasformato in denaro circolante; ma, come detto, è vietata la negoziazione degli strumenti finanziari sottoscritti mediante i portali di equity crowdfunding per la mancanza di un vero e proprio mercato c.d. “secondario”.
Nel “regolamento europeo relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese”, invece, gli investitori vengono divisi sempre in due categorie – sofisticati e non sofisticati – prevedendo, addirittura, un test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite stante, appunto, il rischio di illiquidità.